Per diventare docenti sono necessari titolo di studio di accesso all’insegnamento e abilitazione all’insegnamento. Il Decreto legislativo 59 del 2017 sul nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti ha apportato diverse modifiche alle procedure di accesso e formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria.

Per diventare docenti nella scuola italiana è necessario:

  • conseguire il titolo di studio di accesso all’insegnamento (Laurea, Diploma e così via)
  • conseguire l’abilitazione all’insegnamento.

Conseguimento del titolo di studio di accesso all’insegnamento

Chi possiede i soli titoli di accesso all'insegnamento può essere inserito nelle graduatorie di Istituto di III fascia esclusivamente per incarichi di supplenza a tempo determinato. Le graduatorie hanno durata triennale e sono aggiornate a seguito dell'emanazione di appositi decreti. Le graduatorie attualmente in vigore hanno validità per il triennio 2017/20 (salvo diversi interventi normativi) e le relative procedure sono state indette con Decreto ministeriale 374 del 1 giugno 2017.

Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

L'abilitazione all'insegnamento consente l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto, per incarichi di supplenza a tempo determinato. Il requisito dell’abilitazione, inoltre, consente la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, dalle cui graduatorie di merito si attinge annualmente per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato. Con il decreto legislativo 59/2017 sono apportate modifiche e innovazioni anche al sistema di reclutamento e ai requisiti di accesso ai concorsi. Le immissioni in ruolo a tempo indeterminato sono effettuate per il 50% da graduatorie ad esaurimento e per il 50% da graduatoria concorsuale sui posti annualmente disponibili.

Titoli di accesso all'insegnamento per la scuola dell’infanzia e primaria Per la scuola dell'infanzia e primaria i titoli di accesso all’insegnamento, che sono anche abilitanti, sono i seguenti:

  • Laurea in Scienze della formazione primaria, sia di vecchio ordinamento (articolo 6, Legge 169 del 2008) sia di nuovo ordinamento (articolo 6 Decreto ministeriale 249 del 2010);
  • Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale (solo scuola dell’Infanzia) o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (Decreto Ministeriale 10 marzo 1997).

Titoli di accesso all'insegnamento per la scuola secondaria di I e II grado

Per la scuola secondaria di I e II grado:

  • Per la scuola secondaria di I e II grado
  • Titoli di studio prescritti nel Decreto del Presidente della Repubblica 19 del 14 febbraio 2016, successivamente modificato dal Decreto ministeriale 259 del 9 maggio 2017. Gli esami o CFU richiesti dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 del 2016 possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari e così via), tramite corsi singoli universitari. Per tutte le informazioni >> /web/guest/titoli-di-accesso

L’Abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria

Il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti (Decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010) ha definito i percorsi universitari per acquisire l'abilitazione. Con l'approvazione del Decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017, (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondari per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107), queste norme restano in vigore solo per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Per la scuola primaria e dell’infanzia, infatti, l’abilitazione si consegue al termine di un corso di laurea magistrale quinquennale (Scienze della Formazione primaria), comprensivo di tirocinio. Tale abilitazione consente l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e la partecipazione ai Concorsi per titoli ed Esami.

L’Abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di I e II grado

Con l’approvazione della legge di bilancio 2019 vengono introdotte norme modificative del D.lgs 59/2017, per quanto attiene al sistema di reclutamento dei docenti delle scuole secondarie.

Concorso a Cattedre

Si potrà partecipare per una sola classe di concorso anche se il titolo di laurea ovvero diploma consente l’accesso a più classi di concorso. Il requisito per partecipare per una sola classe di concorso: il possesso della laurea- con le prescrizioni relative agli esami di cui al d.lgs 19/2016 e successiva modifica di cui al D.M. 259/2017 congiuntamente al possesso dei 24 crediti formativi nel settore antro/psico/pedagogico/metodologico da conseguire mediante specifici corsi universitari. Per le classi di concorso afferenti agli insegnanti tecnico pratici non è richiesto il possesso dei 24 CFU per il primo concorso ordinario bandito successivamente alla approvazione della legge di bilancio 2019, successivamente anche i diplomati dovranno conseguire tali crediti formativi per partecipare al concorso ordinario. Ovvero: laurea e tre anni di servizio negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si concorre. Questo requisito è valido solo in prima applicazione, cioè solo per il prossimo concorso. Solo nel primo concorso ai predetti docenti verrà riservata una quota di posti pari al 10% dei posti totali.

Specializzazione e Concorso a posti di sostegno: In virtù della modifica apportata dalla legge di bilancio, occorre distinguere le due procedure.

–La prima procedura riguarda la selezione per conseguire il titolo di sostegno, per partecipare alle selezioni per la specializzazione sul sostegno è necessario possedere il titolo di accesso ad una classe di concorso (vedi sopra d.l.vo 19/2016 e dm. 259/2017) e il possesso dei 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologiche oppure l’abilitazione su una classe di concorso (non servono in questo caso i 24 cfu)

–La seconda riguarda la procedura per diventare di ruolo su posti di sostegno. Possono partecipare al concorso per sostegno coloro che possiedono uno dei seguenti requisiti:

a) titolo di accesso ad una classe di concorso, i 24 CFU e la specializzazione su sostegno;

b) abilitazione su una classe di concorso e specializzazione su sostegno.

I posti a concorso:

La prossima procedura concorsuale sarà organizzata su base nazionale e i posti localizzati su base regionale. Resta confermato che i posti saranno banditi in relazione al fabbisogno. I docenti dovranno scegliere una sola regione in cui concorrere e, come sopra detto, si potrà scegliere una sola classe di concorso per grado (quindi una per le medie e una per le superiori) oltre che per sostegno.

Formazione della graduatoria:

La graduatoria di merito sarà composta da un numero di partecipanti pari ai posti messi a bando per la regione per la quale si è concorso. I vincitori accederanno al percorso annuale di formazione (ossia ex periodo di prova) e dovranno restare 4 anni nella scuola ove vengono assegnati prima di poter richiedere la mobilità. I docenti che, pur avendo superato le prove, non rientrano fra i vincitori, conseguiranno comunque l’abilitazione.

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